IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vsto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Considerato che occorre assicurare la necessaria, urgente assistenza, soccorso e sistemazione delle popolazioni colpite dal sisma e per la rimozione di ogni situazione che determini pericolo per le popolazioni assumendo ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane; Rilevato altresi' che a causa del terremoto sono stati distrutti o danneggiati numerosi edifici e sussiste la necessita' di acquisire ogni bene mobile o immobile utile a fornire assistenza alla popolazione nonche' di assicurare la funzionalita' della circolazione sulle reti di trasporto del territorio nazionale per favorire l'arrivo nelle zone colpite delle colonne di soccorso mobile; Acquisita l'intesa della regione Abruzzo; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Ferme restando le attivita' poste in essere direttamente dal Commissario delegato, al fine di soddisfare le primarie esigenze di vita delle popolazioni colpite dal sisma i sindaci dei comuni interessati, d'intesa con la Direzione di comando e controllo - DICOMAC, istituita presso la Caserma Mar. Magg. E. O. V. Vincenzo Giudice della Guardia di finanza ubicata nel comune dell'Aquila, sono autorizzati a procedere in via di somma urgenza alla requisizione di beni mobili ed immobili occorrenti per fornire riparo e ricovero ai cittadini e ad acquistare tutti i beni ed i materiali occorrenti per il loro sostentamento ed i primi interventi provvisionali. I predetti acquisti possono essere effettuati anche dal Dipartimento della protezione civile. 2. Il Presidente della regione Abruzzo ed i sindaci dei comuni colpiti individuano le strutture idonee ad assicurare adeguata sistemazione alla popolazione interessata dagli eventi sismici di cui in premessa anche mediante il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa per i nuclei familiari che non possono provvedervi autonomamente. 3. Il Presidente della regione Abruzzo ed i sindaci dei comuni colpiti provvedono ad assicurare le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi, altresi' provvedendo, ove necessario, alla realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili su beni pubblici al fine di assicurarne la funzionalita'.